Descrizione
IMU 2024 – SCADENZE E PAGAMENTO
ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 17 GIUGNO 2024
La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili.
Il legislatore, con l’abrogazione della IUC (Imposta Unica Comunale), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) ma abolendo la TASI (Tributo per i servizi indivisibili).
Si ricorda che entro il 17 giugno 2024 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU dovuta per l’anno corrente.
Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
ALIQUOTE E SCADENZE DI VERSAMENTO
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 17 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
L’intero importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2024.
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 04 del 23 febbraio 2024:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,6‰ |
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 4,2‰ |
Aree fabbricabili | 10,6‰ |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,0‰ |
Fabbricati del gruppo catastale D | 10,6‰ (di cui 7, 6‰ quota Stato) |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | ESENTI |
Terreni agricoli | ESENTI |
Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
COMUNE | STATO | |
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | - |
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | - |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO* | - | 3925 |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE* | 3930 | - |
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | - |
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | - |
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | 3939 | - |
Il codice Ente da utilizzare per il Comune di SEFRO è: I569
Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore ad € 12,00.
Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l’aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).
CASI PARTICOLARI
ABITAZIONE PRINCIPALE: La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Per l’ottenimento dell’agevolazione prevista il contribuente deve pertanto aver stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile dichiarato come abitazione principale; elementi utili a comprovare il diritto a beneficiare dell’esonero in sede di versamento dell’acconto/saldo IMU 2023 sono le attestazioni dei consumi delle varie utenze (luce, acqua, gas, ecc…), del medico di famiglia, dell’eventuale sede del datore di lavoro e dell’eventuale sede di iscrizione di figli in istituti scolastici.
RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: A decorrere dall’anno 2023, l’art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), dispone il ritorno della riduzione dell’imposta municipale propria (IMU) al 50%. Pertanto mentre nel 2022 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 62,5%, a decorrere dal 2023, essa torna ad essere pari al 50%. L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
ESENZIONE IMU "BENI MERCE”: L’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (Legge di Bilancio 2020) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMUa pena di decadenza.
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI:L’art. 1, comma 81, della L. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) ha aggiunto all’art. 1, comma 759 della L. 160 del 27 dicembre 2019 il seguente punto: “g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione».
ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 422, Legge n. 213/2023) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024, dell’esenzione dall’applicazione dell’IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Il testo dell’avviso è disponibile in formato stampabile (.pdf) in allegato alla presente.
Per maggiori informazioni, il Servizio Associato Entrate Tributarie è disponibile ai seguenti recapiti:
SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE
Unione Montana Potenza Esino Musone
Viale Mazzini, 29 – 62027-San Severino Marche (MC)
TEL: 0733.637245 int 8
E-mail: tributi@umpotenzaesino.it
PEC: tributi@pec.umpotenzaesino.it
WEB: Servizio Associato Entrate Tributarie
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì - Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 previo appuntamento
IMU e TARI:INFORMAZIONI E MODULISTICA DISPONIBILI ONLINE
Si comunica inoltre che è disponibile online la nuova pagina web del Comune di Sefro, in collaborazione con il Servizio Associato Entrate Tributarie, dove è possibile trovare:
- informazioni aggiornate per i tributi IMU e TARI;
- modulistica da scaricare (dichiarazioni, rimborsi, compensazioni, rateizzazioni etc.);
- orari sulle aperture previste del servizio tributi presso i singoli Enti associati;
Clicca qui per accedere alla sezione: “Tributi (Servizio Associato Entrate Tributarie)”